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Possibilità di deduzione fino a 5164,57 euro dal proprio reddito

In questo periodo dell’anno, chi aderisce alla Previdenza Complementare può beneficiare di uno dei vantaggi fiscali che rende questo tipo di investimento uno dei più convenienti tra quelli presenti sul mercato: la deduzione dal reddito IRPEF dei versamenti ai Fondi Pensione.

Con la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo infatti, il contribuente al fine di ridurre il proprio carico fiscale, può usufruire di diverse agevolazioni suddivise tra oneri deducibili (abbattono l’imponibile) e oneri detraibili (abbattono l’imposta).

Sono preferibili le agevolazioni che consentono la deduzione dal reddito imponibile in quanto consentono di ottenere un maggior risparmio fiscale.

I contributi versati a forme di Previdenza Complementare sono deducibili dal reddito fino alla soglia annua di 5.164,57 euro, somma in cui rientrano anche i contributi versati dal datore di lavoro. Fermo restando il suddetto limite complessivo, la deduzione spetta anche se l’onere è sostenuto per familiari fiscalmente a carico.

Il reddito da cui dedurre i contributi può essere di vario tipo (dipendente, autonomo, di impresa, ecc.).

L’eventuale trattamento di fine rapporto (TFR) destinato al Fondo Pensione non è deducibile (di conseguenza non rientra nel limite massimo di deducibilità).

La deduzione è ammessa sia che si tratti di contributi volontari sia per i contributi dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

Possono usufruire dell’agevolazione anche coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l’età pensionabile, prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Con il meccanismo della deducibilità, quindi, i contributi versati alla Previdenza Complementare sino al limite di 5.164,57 euro, non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF. L’agevolazione determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all’aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del contribuente.

Ad esempio, per un aderente che versa alla previdenza complementare contributi pari a 1.000 euro ed è tassato con aliquota marginale IRPEF del 23%, il costo effettivamente sostenuto sarà pari a 770 euro, con un risparmio fiscale, in termini di minori imposte da versare, pari a 230 euro. Se poi l’aliquota di tassazione del reddito del contribuente è più elevata il risparmio fiscale sarà ancora maggiore.

Ovviamente, per ottenere la deduzione fiscale, è necessario che il contribuente abbia un debito IRPEF da pagare. Altresì, qualora il soggetto non abbia potuto fruire della deduzione poiché incapiente o non presenti dichiarazione dei redditi, i contributi versati e non dedotti non saranno tassati al momento della liquidazione della prestazione. In caso di versamenti di contributi di importo inferiore al suddetto limite, l’importo residuo della deduzione non utilizzata non può essere utilizzato nei periodi di imposta successivi.

Le prestazioni erogate dal fondo di previdenza possono essere corrisposte:

  • in forma di capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato;
  • in forma di rendita (periodica).
  • Per evitare una doppia tassazione è necessario che l’aderente comunichi alla forma pensionistica complementare l’importo non dedotto in dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione. Infatti, la quota di rendita pensionistica ed eventualmente di capitale (fino al massimo del 50%), che deriva dai contributi non dedotti fiscalmente è esente da imposte. Se, invece, i contributi non dedotti non vengono comunicati, si pagheranno le imposte anche su quelle quote.
  • Si ricorda che alle prestazioni erogate, sia in forma di capitale, sia come rendita, è applicata una ritenuta, a titolo d’imposta, del 15%. Tale aliquota è ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, che abbassa l’aliquota al 9%.

Come usufruire della deduzione in dichiarazione dei redditi

  • L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7/E, del 4 aprile 2017, fornisce alcuni chiarimenti per rappresentare nel modo corretto i versamenti alla Previdenza Complementare in dichiarazione dei Redditi e fruire della deduzione fiscale.
  • I contributi versati a forme di previdenza complementare devono essere indicati nel quadro E del modello 730 o nel quadro RP del modello Unico, al fine di beneficiare della deduzione fiscale. Tali contributi devono essere indicati al rigo E27, oppure al rigo E28 se si tratta di contributi relativi a lavoratori di prima occupazione.

Sono di seguito riportati i 5 punti (i righi E27-E31), previsti per ottenere il beneficio fiscale che devono essere compilati in base alle diverse situazioni in cui si può trovare l’aderente.

  • Rigo E27: Contributi a deducibilità ordinaria
  • Rigo E28: Contributi versati da lavoratori di prima occupazione
  • Rigo E29: Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario 
  • Rigo E30: Contributi versati per familiari a carico
  • Rigo E31: Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici

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